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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8497 del 06/05/2020 (Rv. 657824 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Rogito di atto di compravendita immobiliare - Dovere di consiglio del notaio - Contenuto - Obblighi relativi all'attribuzione di rendita catastale.
Stato
decisa il 2020-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657824-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Il notaio incaricato del rogito di un atto di compravendita immobiliare è tenuto, in adempimento del dovere di consiglio su di lui incombente anche relativamente all'esistenza ed all'applicazione di agevolazioni fiscali, a presentare direttamente istanza per l'attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserirne la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora assegnata ovvero, ove non voglia provvedere a tanto, a rendere edotte di ciò le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)