Sez. 2, Sentenza n. 7857 del 26/03/2008 (Rv. 602967 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Compravendita di immobile privo di rendita catastale - Inserimento nell'atto della richiesta di tassazione in base a valutazione automatica - Deposito presso il notaio dell'istanza di attribuzione della rendita catastale - Obbligo del notaio di curarne la presentazione - Sussistenza - Fattispecie.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il notaio che abbia rogato la compravendita di un immobile non ancora accatastato, in cui le parti abbiano chiesto di avvalersi delle disposizioni previste dal d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154), ai fini della valutazione automatica della imposta di registro, qualora all'atto stesso sia allegata specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale, è tenuto a curare la presentazione di tale istanza all'ufficio competente ovvero, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che non aveva adempiuto a tale obbligo, per cui l'ufficio del registro aveva provveduto all'accertamento del valore di mercato dell'immobile al fine del pagamento dell'imposta di registro e dell'INVIM).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)