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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4516 del 26/02/2018 (Rv. 648249 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Separazione personale dei coniugi - Procedimento di cui all’art. 709 ter c.p.c. - Contestazione delle modalità di affidamento dei figli minori - Sopravvenuta sentenza di divorzio che disciplina le modalità di affidamento - Conseguenze nel procedimento ex art. 709 ter c.p.c. - Cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 2018-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648249-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, nella procedura di cui all'art. 709 ter c.p.c., introdotta per contestare le modalità di affidamento dei figli minori a seguito della separazione personale dei coniugi, qualora sopravvenga la sentenza di divorzio, anche se non passata in giudicato, ed essa disponga sulla stessa materia, conseguendone il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia, in quanto ogni contestazione relativa all'affidamento dei figli potrà essere proposta soltanto avverso le determinazioni adottate in merito dalla sentenza di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)