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Sez. 1, Sentenza n. 5497 del 08/05/1992 (Rv. 477169 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere | Giudizio di divorzio e giudizio di modifica delle condizioni della separazione personale - Pendenza davanti a giudici diversi - "Stessa causa" ex art. 39 cod. proc. civ. - Esclusione - Giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni della separazione) iniziato anteriormente alla pronuncia di scioglimento del matrimonio ed ancora in corso - Cessazione della materia del contendere a seguito della pronuncia di divorzio - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477169-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - In genere

Tra il giudizio di divorzio e quello di modifica delle condizioni della separazione personale, pendenti davanti a giudici diversi non ricorrono i requisiti della identità di "petitum" e di "causa petendi" che costituiscono, insieme con l'identità dei soggetti, presupposti indispensabili perché possa ravvisarsi "una stessa causa" ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., trattandosi di procedimenti del tutto autonomi, sia per la diversa struttura, finalità e natura dell'assegno di divorzio rispetto a quello di separazione, sia perché per effetto della pronuncia di divorzio quella di separazione perde efficacia. Nè la pronuncia di scioglimento del matrimonio, operando "ex nunc" dal momento del passaggio in giudicato, comporta cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (e di modifica delle condizioni della separazione), iniziato anteriormente e tuttora pendente, ove esista un interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, sia per l'incidenza dell'accertamento dell' addebitabilità della separazione sull'eventuale revisione dell' assegno di divorzio, sia per la definitiva regolamentazione dell' assegno di separazione, il cui obbligo di corresponsione trova il proprio limite temporale nella sentenza di divorzio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)