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Sez. 1, Sentenza n. 682 del 12/03/1973 (Rv. 362836 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - ENUNCIAZIONE, NELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI FATTO, DI UN PATTO SOCIALE MAI REGISTRATO - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ATTO ENUNCIATO - CREDITO PRIVILEGIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362836-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE - ENUNCIAZIONE, NELLA SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI FATTO, DI UN PATTO SOCIALE MAI REGISTRATO - IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ATTO ENUNCIATO - CREDITO PRIVILEGIATO - ESCLUSIONE.*

Quando la sentenza dichiarativa di fallimento di una societa di fatto, palese od occulta che sia, contiene l'enunciazione di un patto sociale mai sottoposto a registrazione, la sentenza medesima costituisce l'occasione, non la causa per l'applicazione dell'imposta di registro sull'atto enunciato, che resta un fatto negoziale diverso ed estraneo all'atto enunciante. In conseguenza, l'imposta di registro afferente all'atto enunciato non costituisce un credito privilegiato ai sensi dell'art 111 n 1 della legge fallimentare e pertanto non puo essere prededotta come spesa giudiziale.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Legge Falliment. art. 91 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 91 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)