Sez. U, Sentenza n. 7039 del 20/12/1982 (Rv. 424707 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - SOCIETÀ - DI FATTO: ENUNCIAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ DI FATTO - DEBITO D'IMPOSTA INERENTE AL PATTO SOCIALE MERAMENTE VERBALE ENUNCIATO IN SENTENZA - REGISTRAZIONE DEL PATTO SOCIALE - SPESA A CARICO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PRENOTAZIONE A DEBITO E PREDEDUZIONE EX ARTT. 91 E 111 LEGGE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - SOCIETÀ - DI FATTO: ENUNCIAZIONE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ DI FATTO - DEBITO D'IMPOSTA INERENTE AL PATTO SOCIALE MERAMENTE VERBALE ENUNCIATO IN SENTENZA - REGISTRAZIONE DEL PATTO SOCIALE - SPESA A CARICO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PRENOTAZIONE A DEBITO E PREDEDUZIONE EX ARTT. 91 E 111 LEGGE FALLIMENTARE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta di registro, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, la sentenza dichiarativa del fallimento di una società di fatto, che contiene l'enunciazione di un patto sociale meramente verbale e non sottoposto a registrazione, determina, con la propria registrazione, l'insorgere del debito d'imposta inerente al patto medesimo, secondo la previsione dell'art. 72 del citato decreto e non del precedente art. 62, in quanto, trovando in tale convenzione verbale il suo insopprimibile fondamento, configura la causa e non semplice occasione del debito stesso. Questo principio non trova deroga quando il fallimento venga dichiarato su istanza dei soci della società, perché l'affermazione della sussistenza della società medesima, contenuta nella relativa istanza, resta irrilevante ai fini dell'imposta di registro, ove essa istanza si mantenga nei limiti dell'atto processuale e non presenti un contenuto di tipo negoziale. Anche in tale ipotesi, pertanto, in forza del coordinato disposto degli artt. 93 n. 2 del citato decreto, 91 e 111 n. 1 della legge fallimentare, la spesa di registrazione beneficia della prenotazione a debito e della prededuzione, in quanto costituisce una spesa che il fallimento ha l'Onere di subire per lo svolgimento della procedura concorsuale. (Conf 951/77, mass n 384572; (contra 682/73, mass n 362836).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 91 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)