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Sez. 1, Sentenza n. 9935 del 07/10/1993 (Rv. 483885 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi erariali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Soggetti passivi - In genere | Carne bovina in transito extracomunitario - Introduzione in Italia con documenti falsi emessi da funzionari doganali - Spedizioniere estraneo ai fatti - Responsabilità in ordine al pagamento dei tributi dovuti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483885-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi erariali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Soggetti passivi - In genere

Con riguardo a carne bovina in transito extracomunitario, l'introduzione di essa in Italia con documenti falsi emessi da funzionari doganali (nella specie, mediante la sostituzione del documento T 1, relativo al transito extracomunitario, con il mod. T 2, relativo al transito intracomunitario) non esonera lo spedizioniere (estraneo ai fatti commessi dai detti funzionari in concorso con terzi) da responsabilità in ordine al pagamento dei tributi dovuti, non ricorrendo un'ipotesi di distruzione della merce per causa di forza maggiore e derivando la responsabilità dello spedizioniere dal mancato rispetto, per la parte a lui incombente, della regolarità del transito comunitario, per non avere egli presentato alla dogana di destinazione la merce ed i documenti (modello T1) rilasciati dalla dogana di partenza.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 37 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 22 ter, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)