Sez. 5, Sentenza n. 5007 del 05/03/2007 (Rv. 596288 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI | Merci spedite da uno Stato membro ad altro Stato membro - Attraversamento di uno Stato terzo - Merci comunitarie - Configurabilità - Condizioni - Documento T2L - Regolarità formale e sostanziale - Necessità - Buona fede dell'importatore - Irrilevanza - Fattispecie in tema di falsificazione del documento T2L.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI
In tema di diritti doganali, l'esenzione prevista dall'art. 1, par. 3, del Regolamento CE n. 222/77 del 13 dicembre 1976 in favore delle merci spedite direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro ed accompagnate dal documento T2L è applicabile anche nel caso di attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ai sensi dell'art. 70, lettera b), del Regolamento CE n. 223/77 del 22 dicembre 1976, a condizione che la documentazione che certifica la provenienza e la destinazione della merce risulti regolare non solo sotto il profilo sostanziale (nel senso che la merce sia effettivamente proveniente da uno Stato membro e destinata ad un altro Stato membro), ma anche sotto quello formale (nel senso che la merce sia accompagnata da un titolo valido per ottenere l'esenzione): pertanto, ai fini del recupero "a posteriori" dei diritti non riscossi, non rileva che il documento sia affetto da falsità materiale o ideologica, ma è sufficiente (salve le deroghe tassativamente previste dalla normativa comunitaria in tema di errore incolpevole) la mera irregolarità del certificato, il cui accertamento non richiede un procedimento interno volto a convalidarne la non autenticità o l'inesattezza, in quanto l'ordinamento comunitario prevede forme di collaborazione investigativa tra le autorità doganali interessate dal transito, le quali rendono irrilevante che il dichiarante abbia agito in buona fede ed in modo diligente, ignorando l'irregolarità da cui è derivata la mancata riscossione dei diritti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'opposizione proposta dall'importatore avverso l'ingiunzione emessa per il recupero dei diritti doganali evasi, in riferimento a merci esportate dal Belgio verso uno Stato terzo, ed introdotte in Italia mediante falsi documenti T2L).
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 13/12/1976 num. 222 art. 1, Regolam. Commissione CEE 22/12/1976 num. 223 art. 69, Regolam. Commissione CEE 22/12/1976 num. 223 art. 70, Regolam. Commissione CEE 22/12/1976 num. 223 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)