Sez. 2, Sentenza n. 2670 del 26/05/1978 (Rv. 392042 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RINNOVAZIONE DELL'ESAME - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
La necessita - prevista dall'art 257 cod proc civ (applicabile anche al giudizio di appello, ai sensi dell'art 359 dello stesso codice) - di procedere ad ulteriore istruttoria mediante il riesame dei testi (al limitato fine di chiarire le loro deposizioni o di correggere irregolarita verificatesi nel precedente esame) e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione; in nessun caso l'Esercizio del potere di ordinare la rinnovazione dell'esame dei testimoni gia interrogati puo consentire l'ingresso di una prova (contraria), dall'assunzione della quale la parte interessata sia decaduta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)