Sez. 2, Sentenza n. 2400 del 11/03/1988 (Rv. 458179 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTIMONI GIÀ ESCUSSI IN PRIMO GRADO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTIMONI GIÀ ESCUSSI IN PRIMO GRADO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La rinnovazione in appello dell'esame dei testimoni già escussi in primo grado per chiarire le loro deposizioni involge un giudizio di opportunità che come tale non può formare oggetto di censura in Sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (V 2670/78, mass n 392042; (Conf 3542/78, mass n 393039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)