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Sez. 2, Ordinanza n. 1881 del 25/01/2018 (Rv. 647087 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Mancata fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o l'integrazione della domanda - Nullità del giudizio di primo grado non dedotta in appello - Rilevabilità della nullità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647087-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

Nel processo ordinario di cognizione qualora nell'atto introduttivo non siano indicati - ex art. 163, n. 4, c.p.c. - gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in mancanza di deduzione in appello di tale "error in procedendo" del giudice di primo grado - concernente la violazione dell'art. 164 c.p.c. - il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)