Sez. L, Sentenza n. 5879 del 17/03/2005 (Rv. 580414 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso introduttivo ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. - Mancata fissazione, ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o l'integrazione della domanda - Mancata deduzione nei motivi di appello della violazione dell'art. 164 cit. - Giudicato interno sulla questione - Rilevabilità della detta violazione in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel processo del lavoro, qualora nel ricorso introduttivo non siano indicati - ex art. 414, n. 4, analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dall'art. 163, n. 4 cod. proc. civ. del codice di rito - gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, ex art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. (norma estensibile al processo del lavoro), atteso che i casi di nullità del procedimento e delle sentenze si traducono in motivi d'impugnazione, in mancanza della deduzione in appello di tale "error in procedendo" del giudice di primo grado - concernente la violazione dell'art. 164 cit. - il relativo vizio non à rilevabile in sede di legittimità essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno. (Nella specie la Corte Cass., disattendendo le conclusioni del P.M., che aveva sollevato la detta questione, ha respinto il ricorso, escludendo che la fattispecie esaminata potesse rientrare nel sistema delle nullità emendabili, previo rinvio ai giudici di merito, e confermando la nullità del ricorso introduttivo di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)