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Sez. L, Sentenza n. 6931 del 19/06/1991 (Rv. 472760 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Rinvio della prima udienza di comparizione nella presenza delle parti - Assenza di queste ultime nell'udienza successiva - Conseguenze - Convalida dell'Ordinanza ingiunzione ovvero applicazione dell'art. 309 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472760-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), il pretore, ove alla prima udienza di comparizione, fissata ai sensi dell'art. 23 della stessa legge, abbia, nella presenza delle parti, disposto un mero rinvio, non può, nell'udienza successiva, in cui nessuno sia comparso, applicare la disposizione del quinto comma dello stesso art. 23 (convalidando il provvedimento opposto), in quanto tale disposizione si riferisce solo al caso della mancata comparizione dell'opponente "alla prima udienza", né può applicare l'art. 309 cod. proc. civ., ma deve decidere nel merito. (V. Sent. 534/90 C. Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)