Sez. 1, Sentenza n. 18631 del 28/08/2006 (Rv. 592326 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opponente - Rituale comparizione alla prima udienza - Mancata comparizione a udienza successiva - Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Definizione del procedimento nei modi ordinari - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, l'espressione "prima udienza" contenuta nell'art. 23, comma 5, legge 24 novembre 1981, n. 689 - secondo cui se l'opponente ingiustificatamente non vi compare, il provvedimento opposto viene convalidato - indica l'udienza di comparizione nella quale vi sia stato lo svolgimento di attività processuale, anche se limitata a un provvedimento di mero rinvio della trattazione a un'udienza successiva. Pertanto, qualora l'opponente, ritualmente comparso alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare il provvedimento impugnato, ma definire il giudizio nei modi previsti dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado. (Nella specie, alla udienza di comparizione delle parti, il giudice di pace adito, presente l'opponente, rinviava la causa ad altra udienza, nel corso della quale si asteneva, rimettendo gli atti al giudice di pace coordinatore; questi, assegnata la causa a se stesso, fissava, per la comparizione delle parti, altra udienza nella quale, non essendo comparso nessuno, emetteva l'ordinanza di convalida del verbale impugnato. La Suprema Corte, enunciando il superiore principio, ha cassato l'impugnata ordinanza).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)