Sez. 2, Sentenza n. 4057 del 23/12/1968 (Rv. 337685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 2120, PRIMO COMMA ULTIMA PARTE, COD. CIV. - ACCERTAMENTO DI UNA GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO - SUPERFLUITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 2120, PRIMO COMMA ULTIMA PARTE, COD. CIV. - ACCERTAMENTO DI UNA GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO - SUPERFLUITA.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art. 2120, primo comma, ultima parte, codice civile (sent. 27 giugno 1968, n. 75, della Corte costituzionale) qualsiasi valutazione sull'esistenza o meno di una giusta causa di licenziamento diviene superflua, dal momento che il diritto del lavoratore di percepire, al termine del rapporto a tempo indeterminato, l'indennita di anzianita, non puo piu costituire oggetto di discussione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)