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Sez. 2, Sentenza n. 4057 del 23/12/1968 (Rv. 337685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 2120, PRIMO COMMA ULTIMA PARTE, COD. CIV. - ACCERTAMENTO DI UNA GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1968-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 2120, PRIMO COMMA ULTIMA PARTE, COD. CIV. - ACCERTAMENTO DI UNA GIUSTA CAUSA DEL LICENZIAMENTO - SUPERFLUITA.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art. 2120, primo comma, ultima parte, codice civile (sent. 27 giugno 1968, n. 75, della Corte costituzionale) qualsiasi valutazione sull'esistenza o meno di una giusta causa di licenziamento diviene superflua, dal momento che il diritto del lavoratore di percepire, al termine del rapporto a tempo indeterminato, l'indennita di anzianita, non puo piu costituire oggetto di discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)