Sez. 2, Sentenza n. 2035 del 26/06/1971 (Rv. 352692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.2120, PRIMO COMMA, COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.2120, PRIMO COMMA, COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art.2120, primo comma, cod.civ., nella parte relativa all'esclusione del diritto all'indennita di anzianita nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di licenziamento per colpa dello stesso, opera retroattivamente nei processi in corso ed e applicabile anche alle situazioni giuridiche ad essa anteriori, che non siano state definite con sentenza passata in cosa giudicata o che, comunque, non siano divenute irrevocabili. Per effetto di tale dichiarazione non e piu lecito distinguere il caso del prestatore di lavoro dimissionario o licenziato per sua colpa da ogni altro caso di cessazione del rapporto di lavoro, per il quale l'art.2120, primo comma, cod.civ. stabilisce il diritto all'indennita di anzianita, e tale diritto spetta, quindi, al lavoratore in ogni caso e nella misura prevista dalla legge negli artt.2120 e 2121 cod. civ., le cui norme sono inderogabili. (Conf 2104'69, mass n 341389' V 1065'69, mass n 339561' 664'69, mass n 338923' 4057'68, mass n 337685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)