Sez. 1 - , Ordinanza n. 19186 del 06/07/2021 (Rv. 661617 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente - Mandato all’incasso - Somme incassate dal terzo - Onere della prova - Fondamento - Fattispecie.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO
In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all'incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l'eventuale mancato incasso del credito verso il terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la banca mandataria a restituire alla curatela fallimentare della società mandante talune somme versate da un terzo dopo l'apertura della procedura concorsuale, non avendo provato che le stesse erano state incamerate direttamente dalla fallita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)