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Sez. 1, Sentenza n. 25904 del 10/12/2009 (Rv. 610892 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Mandato oneroso - Obbligo di rendiconto del mandatario - Contenuto - Oneri del mandante - Impugnazione del conto e prova dell'inesatto adempimento - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610892-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO

In tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" e cioè nell'affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, e non comprende anche l'obbligo di spiegare "ciò che sarebbe dovuto accadere", essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica alla qualità dell'adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine del documenti giustificativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)