Sez. L, Sentenza n. 9987 del 25/09/1991 (Rv. 473999 - 01)
Assicurazione - Impresa di assicurazione - Agenzie - In genere | Pagamento all'impresa delle rate di rivalsa delle indennità dovute all'agente cessato non ancora scadute - Esonero dell'agente subentrante - Condizione - Scioglimento del contratto con perdita per l'agente subentrante del godimento del portafoglio - Conseguenze - Scioglimento del contratto di agenzia per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione - Esclusione.
Assicurazione - Impresa di assicurazione - Agenzie - In genere
Ai sensi dell'art. 38, terzo comma, dell'accordo nazionale 25 giugno 1975 imprese-agenti di assicurazione, in caso di scioglimento del contratto di agenzia, l'esonero dell'agente subentrante, dal pagamento all'impresa delle rate di rivalsa delle indennità dovute all'agente cessato non ancora scadute segue non ad ogni ipotesi di risoluzione ma solo alle ipotesi di scioglimento del contratto di agenzia cui si accompagni (per l'agente subentrante a quello cessato) una perdita del godimento del portafoglio, in quanto la previsione, ad opera dello stesso art. 38, del diritto di rivalsa dell'impresa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato si spiega con l'attribuzione all'agente subentrante del portafoglio relativo all'agenzia oggetto del subentro e formatosi con l'apporto dell'attività dell'agente cessato; ne deriva che il detto esonero è escluso nel caso di scioglimento del contratto di agenzia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con legge n. 738 del 1978) per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione, con il conseguente diritto di quest'ultima al pagamento delle rate di rivalsa successiva a tale messa in liquidazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)