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Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 09/04/1994 (Rv. 486101 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - Imprese di assicurazione | Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura - Indennità di fine rapporto posta a carico della liquidazione ex art. 6 del D.L. n. 576 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978) - Interpretazione.
Stato
decisa il 1994-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486101-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - Imprese di assicurazione

L'art. 6 del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 - che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione - va interpretata nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione "ipso iure" del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva (nell'ipotesi artt. 26 e 27 Accordo nazionale imprese-agenti di assicurazione del 1975) ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto dalla volontà delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 6, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)