Sez. 3, Sentenza n. 22876 del 06/12/2004 (Rv. 578656 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Titolo di credito emesso da un terso - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento presso il debitore - Opposizione - Agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
L'opposizione con la quale il debitore fa valere l'irregolarità del pignoramento di un credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, perchè eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi (art.543 cod. proc. civ.) anzichè con quelle del pignoramento presso il debitore (e cioè mediante la materiale apprensione del titolo), ha natura di opposizione agli atti esecutivi e deve, pertanto, essere proposta nel termine di cinque giorni dall'ingiunzione al debitore di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia i beni che si assoggettano all'espropriazione, dalla quale dipende il pregiudizio del debitore e l'interesse dello stesso all'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)