Sez. 3, Sentenza n. 7394 del 07/07/1993 (Rv. 483022 - 01)
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere | Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento presso il debitore - Opposizione - Agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze.
Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - In genere
L'opposizione con la quale il debitore fa valere l'irregolarità del pignoramento di un credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, perché eseguito con le forme del pignoramento presso terzi (art. 543 cod. proc. civ.) anziché con quelle del pignoramento presso il debitore (mediante, cioè, la materiale apprensione del titolo), ha natura di opposizione agli atti esecutivi e deve essere, pertanto, proposta nel termine di cinque giorni dalla ingiunzione al debitore di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia i beni che si assoggettano alla espropriazione, dalla quale dipende il pregiudizio del debitore e l'interesse, quindi, dello stesso alla opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 513 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)