Sez. U, Sentenza n. 19357 del 17/12/2003 (Rv. 569023 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Opere eseguite in assenza di concessione - Ordinanza sindacale di demolizione dell'opera o di acquisizione della stessa al patrimonio comunale - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Doglianza di carenza di potere del Comune - Irrilevanza - Fattispecie.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
La controversia promossa dal privato avverso l'ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di demolizione ovvero di acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, "ex" art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a nulla rilevando che il Comune abbia agito in assunta carenza di potere (nella specie, per omessa notificazione dell'ordinanza sindacale ad uno dei comproprietari).
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)