Sez. L, Sentenza n. 18474 del 01/09/2014 (Rv. 632380 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prosecuzione volontaria del rapporto lavorativo oltre l'età pensionabile - Conseguenze - Maggiorazione di cui all'art. 6, comma 6, legge n. 407 del 1990 - Criteri di calcolo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
La maggiorazione, di cui all'art. 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che spetta, a domanda, all'assicurato che abbia esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro prevista dal comma 1 della medesima norma, si somma alla pensione, calcolata con riferimento al momento in cui l'interessato sarebbe stato collocato in quiescenza se non avesse esercitato l'opzione.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)