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Sez. L, Sentenza n. 24596 del 22/11/2011 (Rv. 619827 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Prosecuzione volontaria del rapporto lavorativo oltre l'età pensionabile - Conseguenze - Aumento della pensione - Condizioni - Mancanze - Maturazione di supplementi di pensione - Configurabilità - Spettanza.
Stato
decisa il 2011-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619827-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In materia previdenziale, il lavoratore che esercita l'opzione per il proseguimento dell'attività lavorativa dopo avere compiuto l'età pensionabile consegue gli aumenti della pensione di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, solo se, al compimento di detta età, non abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima di quaranta anni di contribuzione, potendo, in caso contrario, solo esercitare l'opzione di cui all'art. 6, legge n. 407 del 1990, con correlate motivazioni di supplementi di pensione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 11 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 29/10/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)