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Sez. 1, Ordinanza n. 516 del 20/06/1983 (Rv. 429138 - 01)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - IN GENERE - PATTO CHE FISSI L'AMMONTARE DELLA RENDITA AL NETTO DI OGNI IMPOSTA - INSERITO IN UN CONTRATTO STIPULATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973 - NULLITÀ - INSERITO IN UN CONTRATTO STIPULATO IN EPOCA ANTERIORE - OPERATIVITÀ EX ART. 127 TERZO COMMA LETT. D) DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ART. 127 IN RELAZIONE ALL'ART. 53 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429138-01

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - IN GENERE - PATTO CHE FISSI L'AMMONTARE DELLA RENDITA AL NETTO DI OGNI IMPOSTA - INSERITO IN UN CONTRATTO STIPULATO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 597 DEL 1973 - NULLITÀ - INSERITO IN UN CONTRATTO STIPULATO IN EPOCA ANTERIORE - OPERATIVITÀ EX ART. 127 TERZO COMMA LETT. D) DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ART. 127 IN RELAZIONE ALL'ART. 53 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Con riguardo al contratto costitutivo di rendita vitalizia, il patto che fissi l'ammontare della rendita al netto di ogni imposta, così sollevando il beneficiario dal carico fiscale sul reddito percepito, è affetto da nullità, per violazione di norme imperative, ove il contratto stesso sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale equipara le rendite vitalizie ai redditi di lavoro dipendente, ai fini dello Obbligo della ritenuta d'imposta alla fonte e della rivalsa verso i percepienti (art. 47 lett. E) del citato decreto, nonché artt. 24 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 95 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602); al contrario, qualora il contratto sia stato stipulato in epoca anteriore, ancorché abbia esecuzione periodica anche dopo la suddetta data, l'indicato patto deve ritenersi valido ed operante, tenuto conto che nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in relazione all'imposta di ricchezza mobile, è facoltativa e non obbligatoria la rivalsa per le somme pagate dai sostituti d'imposta in dipendenza di vitalizi, in base al disposto dell'art. 127 terzo comma lett. D) del citato d.P.R. n. 645 del 1958. Nella ricorrenza della seconda delle indicate situazioni, pertanto, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 127 terzo comma lett. D), in relazione all'art. 53 della Costituzione, perché la norma medesima, nel consentire per patto negoziale di scaricare su altri l'Onere tributario afferente un determinato reddito, potrebbe violare detto precetto costituzionale, sull'Obbligo di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. (V 4905/81, mass n 415639).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)