Sez. L, Sentenza n. 4905 del 13/08/1981 (Rv. 415639 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IUS SUPERVENIENS - RETROATTIVITA - LEGGE NUOVA DIRETTA A REGOLARE GLI EFFETTI DI UN RAPPORTO CESSATO ANTERIORMENTE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - IUS SUPERVENIENS - RETROATTIVITA - LEGGE NUOVA DIRETTA A REGOLARE GLI EFFETTI DI UN RAPPORTO CESSATO ANTERIORMENTE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Una legge nuova puo applicarsi agli effetti di un rapporto venuto a cessare anteriormente soltanto quando la norma sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dal fatto o dall'atto giuridico che li genero; quando, invece, essa, per regolare gli effetti, dovrebbe agire sul fatto o sull'atto generatore del rapporto, la legge nuova, salvo Disposizioni espresse, non estende la sua forza a quegli effetti. (V 520/81, mass n 411004; (V 318/73, mass n 362224; (V 3396/71, mass n 354954; (V 1885/70, mass n 347886; (V 1115/66, mass n 322230; (V 3304/57, mass n 880601).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)