Sez. 5, Sentenza n. 3293 del 01/02/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163627 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - CONTESTAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - CONTESTAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
In tema di emissione di assegni bancari senza copertura, la contestazione del caso più grave può essere fatta per implicito attraverso l'indicazione degli elementi, oggettivi o soggettivi, dai quali è dato desumere la sussistenza della circostanza aggravante. Pertanto, è rituale la contestazione qualora nel capo d'imputazione sia indicata la data, il periodo di emissione, il numero e l'importo degli assegni. (Conf mass n 149436).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)