Sez. 5, Sentenza n. 6043 del 10/04/1981 Ud. (dep. 19/06/1981) Rv. 149436 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CONTESTAZIONE - ESTREMI - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - CONTESTAZIONE - ESTREMI - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
In tema di emissione di assegno a vuoto, la contestazione della ipotesi di maggiore gravità non deve necessariamente avvenire con formule sacramentali ed in modo esplicito, bastando all'uopo la indicazione nel decreto di citazione a giudizio degli elementi di fatto da assumere a base della decisione.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)