Sez. L - , Sentenza n. 16052 del 14/06/2019 (Rv. 654147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo - Declaratoria di conversione in contratto a tempo indeterminato - Indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, poiché quest'ultima spetta solo per il periodo cosiddetto "intermedio", ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, dichiarata la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, aveva riconosciuto l'indennità in questione, malgrado non avesse disposto la riammissione in servizio della lavoratrice, per avere la medesima rassegnato le dimissioni in data antecedente alla data di scadenza del termine apposto al contratto).
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)