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Sez. L - , Sentenza n. 702 del 18/01/2021 (Rv. 660251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Riferimento temporale - Periodo compreso fra la scadenza del termine e il provvedimento giudiziale contenente l'ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Risarcimento del danno secondo i criteri ordinari - Spettanza - Dal momento di emanazione del predetto provvedimento giudiziale - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto, con la conseguenza che il risarcimento del danno secondo gli ordinari criteri, che presuppone il persistente inadempimento del datore all'obbligo di ripristino del rapporto a seguito dell'ordine in questione, spetta al lavoratore solo dal momento di emanazione di detta pronuncia, la quale elimina ogni incertezza circa la sussistenza dell'obbligo datoriale di riammissione del lavoratore medesimo in servizio. (Nella specie, il giudice di merito aveva emesso declaratoria di accertamento della nullità del termine con conseguente riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza ordinarne - attesa la ritenuta estinzione del rapporto stesso al momento di emanazione della pronunzia - la ricostituzione, invece disposta, a seguito del giudizio di legittimità, con sentenza del giudice del rinvio, contenente altresì la condanna del datore al pagamento dell'indennità per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza; la S.C., nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha ritenuto che il risarcimento secondo i criteri ordinari fosse dovuto per il periodo successivo alla predetta sentenza del giudice del rinvio, poiché solo con la stessa era stata ordinata la ricostituzione del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)