Sez. T, Ordinanza n. 22365 del 03/08/2025 (Rv. 675718-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Associazione professionale - Esercizio individuale attività di sindaco - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre, ove tale carica venga svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori espletate all'interno di un'associazione professionale e senza avvalersi di un'autonoma organizzazione.
Cod. Civ. art. 2696, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)