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Sez. T, Ordinanza n. 22365 del 03/08/2025 (Rv. 675718-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Associazione professionale - Esercizio individuale attività di sindaco - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675718-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l'imposta non è dovuta anche per i compensi correlati a quest'ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre, ove tale carica venga svolta in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori espletate all'interno di un'associazione professionale e senza avvalersi di un'autonoma organizzazione.

Cod. Civ. art. 2696, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)