Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16372 del 03/07/2017 (Rv. 644928 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Studio di dottori commercialisti - Partecipazione ai collegi sindacali di società terze - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1992 num. 446 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)