Sez. 5, Sentenza n. 23653 del 26/04/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273474 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Doveri della polizia giudiziaria di porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero - Conduzione dell'arrestato in carcere entro ventiquattro ore - Collocamento in camera di consiglio - Sufficienza.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma 4, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma 3, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia, essendo sufficiente che lo stesso rimanga a disposizione del pubblico ministero in una idonea camera di sicurezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)