Sez. 6, Sentenza n. 45711 del 12/10/2016 Cc. (dep. 28/10/2016) Rv. 268295 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Arresto in flagranza - Doveri della polizia giudiziaria - Conduzione dell'arrestato in carcere entro ventiquattro ore - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto, in ragione del fatto che l'arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)