Sez. 2, Sentenza n. 78 del 11/01/1989 (Rv. 461315 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CANALE FOGNARIO COPERTO - DISTANZA DAL CONFINE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CANALE FOGNARIO COPERTO - DISTANZA DAL CONFINE.*
A differenza dell'art. 891 cod. civ. (distanze per canali e fossi) - le cui Disposizioni sono dirette ad evitare che il vicino possa essere danneggiato da scavi che possano determinare il pericolo di frane - l'art. 889 cod. civ. (distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi) ha lo scopo di evitare infiltrazioni dannose per il fondo del vicino, e pertanto la distanza da osservare per la costruzione di un canale fognario, permanentemente coperto, è quella prevista dal secondo comma di quest'ultima norma, essendo detto canale, al pari dei tubi d'acqua pura e lurida di quelli di gas e "simili" disciplinati dalla indicata norma, potenzialmente idoneo a determinare infiltrazioni nei fondi limitrofi. (V 3026/75, mass n 377117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)