Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 28/08/1975 (Rv. 377117 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER SCAVI - FOSSI - PER TUBI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT 889 E 891 COD CIV - DISTANZA TRA LE OPERE ED IL CONFINE - PRESUPPOSTO - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI DANNO DA IMMISSIONI O DA ATTENTATI ALLA STABILITA DEL FONDO - DISCIPLINA EX ART 911 COD CIV - IMPEDIMENTO DI APERTURA O DI OPERE DIRETTE AD ESTRARRE ACQUA DAL SOTTOSUOLO - DISTANZA DAL CONFINE - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE GIA FATTA DAL VICINO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - APERTURA DI NUOVE SORGENTI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER SCAVI - FOSSI - PER TUBI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ARTT 889 E 891 COD CIV - DISTANZA TRA LE OPERE ED IL CONFINE - PRESUPPOSTO - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI DANNO DA IMMISSIONI O DA ATTENTATI ALLA STABILITA DEL FONDO - DISCIPLINA EX ART 911 COD CIV - IMPEDIMENTO DI APERTURA O DI OPERE DIRETTE AD ESTRARRE ACQUA DAL SOTTOSUOLO - DISTANZA DAL CONFINE - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE GIA FATTA DAL VICINO.*
Gli artt 889 e 891 cod civ, da un lato, e l'art 911 stesso codice, dall'altro, sono preordinati alla tutela di interessi diversi. I primi due sono preordinati a regolare la distanza che deve intercorrere tra le opere in essi contemplate ed il confine, per assicurare la integrita del contiguo fondo del vicino dai pericoli e dai pregiudizi che possono derivare dalla costruzione e dalla esistenza di esse, con riguardo all'ipotesi che sorgano in prossimita del confine - e cio secondo una presunzione juris et de jure di danno, ricorrente in tutte le norme sulle distanze legali con riguardo alla possibilita di immissioni (infiltrazioni, trasudamenti ecc) o di attentati alla stabilita del fondo medesimo -.L'art 911 e inteso, invece, ad impedire l'apertura di sorgenti o l'esecuzione di opere dirette ad estrarre acqua dal sottosuolo, che possano influire, riducendolo, sul volume dell'acqua gia assorbita dal vicino; esso e preordinato a tutelare, quindi, indipendentemente dalla distanza a cui le predette opere sorgano rispetto al confine del fondo contiguo, un interesse del tutto diverso, qual'e, appunto, la precostituita utilizzazione delle acque sotterranee, gia fatta dal vicino per uso di irrigazione o per Usi industriali o domestici. (V 1743/72, mass n 358668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 891, Cod. Civ. art. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)