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Sez. 5, Sentenza n. 3302 del 09/02/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163642 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - MENDACIO DEL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI - REATI CONFIGURABILI.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163642-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - MENDACIO DEL PRIVATO IN ATTI PUBBLICI - REATI CONFIGURABILI.*

Il mendacio reso dal privato in atto pubblico può dar luogo alla figura criminosa prevista dall'art. 483 o a quella prevista dallo art. 495 cod. pen., oppure alla ipotesi di reato contemplata dall'art. 479 cod. pen.. si versa nella prima ipotesi, quando la falsa dichiarazione del privato - attinente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, o a qualità personali - resta autonoma rispetto alla attività di documentazione del pubblico ufficiale che la riceve. Si versa nella seconda ipotesi, quando il mendacio del privato determina una falsa attestazione del pubblico ufficiale, della quale risponde il privato ingannatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)