Sez. 5, Sentenza n. 16308 del 04/10/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182654 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE - COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO - DIFFERENZE.*
Il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e quello di cui all'art. 483 cod. pen. si differenziano tra loro con riguardo alla provenienza dell'attestazione falsa, con la conseguenza che la falsità ideologica di cui all'art. 479 cod. pen. è ravvisabile soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per sua iniziativa o per propria scienza, il pubblico funzionario che ne è l'autore, mentre, con riferimento a quanto assevera, per il tramite della documentazione del pubblico ufficiale, il soggetto dichiarante, è configurabile, in caso di falsità, il reato previsto dall'art. 483 cod. pen.. (nel caso di specie, relativo ad un verbale di assemblea consortile nel quale era stata falsamente attestata la partecipazione dei rappresentanti di tutte le imprese consorziate, la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., sul rilievo che in tema di verbale delle assemblee societarie o consortili spetta comunque al Presidente dell'assemblea il compito di dare le informazioni indicate ed al verbalizzante di registrarle e di descrivere quindi lo svolgimento dell'adunanza). (V mass n 181006; (V mass n 178734; (V mass n 176321; (V mass n 173407; (V mass n 163642; (V mass n 348430; (V mass n 348428).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483, Cod. Civ. art. 2375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)