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Sez. 1, Sentenza n. 12198 del 28/12/1990 (Rv. 470309 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONE TRIBUTARIA - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONE CENTRALE - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - INDAGINI SU ELEMENTI TECNICI O DI ESPERIENZA LOCALE - ESCLUSIONE - ESAME E VALUTAZIONE DEI FATTI GIÀ ACCERTATI DALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470309-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONE TRIBUTARIA - COMPETENZA PER GRADI - COMMISSIONE CENTRALE - IN GENERE - POTERI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - INDAGINI SU ELEMENTI TECNICI O DI ESPERIENZA LOCALE - ESCLUSIONE - ESAME E VALUTAZIONE DEI FATTI GIÀ ACCERTATI DALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

L'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972, prevedendo che il ricorso alla commissione tributaria centrale possa essere proposto per violazione di legge e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa inibisce alla commissione stessa soltanto di compiere indagini su elementi tecnici o di esperienza locale, ma non già di esaminare e valutare i fatti già accertati dalla commissione di secondo grado, pervenendo, in base ad essi, ad un diverso convincimento (nella specie, in ordine alla esclusione del diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per asserita irrilevanza del certificato di abitabilità, prodotto nelle pregresse fasi processuali ed assunto a fondamento dell'opposta decisione della commissione di secondo grado). (V 4899/86, mass n 447594; (V 2338/82, mass n 420220).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)