Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 17/04/1982 (Rv. 420220 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CASA PER CIVILI ABITAZIONI - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CASA PER CIVILI ABITAZIONI - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Il criterio che occorre seguire per stabilire, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408, se una costruzione abbia i caratteri propri di una casa per civili abitazioni non è quello dell'uso cui venga adibito l'immobile, ma è quello della normale destinazione risultante dalla sua intrinseca attitudine ad ospitare nuclei familiari. Questo accertamento non va compiuto in base al progetto o alle autorizzazioni amministrative successive, che possono essere utilizzate solo quali elementi di riscontro, ma alla stregua dell'oggettiva struttura e funzionalità dell'alloggio al momento dell'ultimazione e, soprattutto, dalle risultanze dell'accatastamento, con il quale procedimento vengono definitivamente stabilite in contraddittorio con gli interessati, mediante verifica dello stato delle singole parti (in senso economico) del fabbricato e il conseguente classamento, le caratteristiche e la destinazione di ciascuna unità immobiliare. (Conf 4375/79, mass n 400900; (Conf 1210/78, mass n 390566).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16, Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)