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Sez. U, Sentenza n. 3290 del 20/05/1980 (Rv. 407097 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - OMESSA MANUTENZIONE E VIGILANZA DEGLI ARGINI DI UN FIUME - DANNI CONSEGUENTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DANNEGGIATO CONTRO LA PA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407097-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - OMESSA MANUTENZIONE E VIGILANZA DEGLI ARGINI DI UN FIUME - DANNI CONSEGUENTI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DANNEGGIATO CONTRO LA PA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

L'improponibilita della domanda, per difetto assoluto di giurisdizione, ricorre nel solo caso in cui la situazione dedotta non sia riconducibile ad alcuna norma o principio dell'ordinamento, astrattamente idonei a tutelare la posizione soggettiva fatta valere. Pertanto, con riguardo alla domanda proposta contro la pubblica amministrazione dal proprietario di un fondo, per conseguire il ristoro dei danni derivanti dalla omissione di manutenzione e di vigilanza agli argini di un fiume, va esclusa la indicata improponibilita, trattandosi di pretesa ricollegabile allo specifico principio della responsabilita dell'amministrazione medesima per la lesione dell'integrita del patrimonio dei privati, in relazione all'inosservanza di leggi, regolamenti, o norme di comune diligenza e prudenza nella costruzione e manutenzione di opere pubbliche, mentre resta irrilevante, al fine della giurisdizione, ogni questione di merito sulla concreta applicabilita del principio stesso nella fattispecie dedotta. (V 2690/76, mass n 381479).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)