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Sez. U, Sentenza n. 2690 del 13/07/1976 (Rv. 381479 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE (AMANUENSI GIUDIZIARI).*
Stato
decisa il 1976-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381479-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - IMPROPONIBILITA ASSOLUTA DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE (AMANUENSI GIUDIZIARI).*

L'improponibilita assoluta della domanda per difetto di potere giurisdizionale di qualsiasi giudice ricorre solo nel caso in cui la situazione dedotta in giudizio non sia riconducibile ad alcuna disciplina normativa, si che l'assenza di una norma o di un principio di diritto che tutelino la posizione soggettiva invocata risulti incontestabilmente dalla stessa formulazione dell'oggetto della domanda astrattamente considerato e non, invece, quando si tratti di risolvere questioni che attengano all'interpretazione di norme giuridiche o, comunque, all'applicabilita delle norme o dei principi di diritto invocati alla posizione soggettiva anzidetta: in tal caso, infatti, si verte in un'ipotesi di infondatezza nel merito della domanda, da accertarsi, appunto, attraverso l'Esercizio della giurisdizione. (nella specie, il ministero di grazia e giustizia, affermando che non era ipotizzabile, neppure in astratto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'amministrazione della giustizia e i dattilografi ed amanuensi chiamati a prestare lavoro di copiatura presso gli uffici giudiziari, aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione per improponibilita assoluta della domanda. Le Sezioni Unite, hanno escluso che potesse configurarsi nella specie una ipotesi di difetto di giurisdizione, alla stregua del principio contenuto nella massima che precede). (V 2903/73, mass n 366534; (V 1523/73, mass n 364289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)