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Sez. L, Sentenza n. 12532 del 07/07/2004 (Rv. 574308 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Natura retributiva - Ammissibilità - Termine ex art.7 legge n.533 del 1973 - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574308-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

All'indennità premio di fine servizio deve riconoscersi natura esclusivamente retributiva, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (sentenza n.821 del 1988) e della sopravvenuta legislazione (legge n.440 del 1987, di conversione del decreto-legge n.359 del 1987, legge n.335 del 1995) che ha ricondotto detta indennità, omologandola al t.f.r. disciplinato dall'art. 2120, cod. civ., al compenso dovuto per il lavoro prestato, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 7 della legge n.533 del 1973 e quindi del termine da esso previsto (spatium deliberandi), applicandosi la disciplina generale in ordine alla maturazione del diritto alla data della cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)