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Sez. L, Sentenza n. 11687 del 01/06/2005 (Rv. 581906 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio di fine servizio - Natura previdenziale - Conseguenze in tema di spese processuali - Applicabilità dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. ("ratione temporis", nel testo originario).
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581906-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L.

L'indennità premio di fine servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali dall'I.N.P.D.A.P. (ex I.N.A.D.E.L.) non ha natura retributiva ma previdenziale, con conseguente applicazione del regime giuridico relativo ai crediti previdenziali con riferimento, tra l'altro, alla materia delle spese processuali; ne consegue che il lavoratore soccombente nel giudizio volto al riconoscimento della predetta indennità, introdotto prima del 2 ottobre 2003, nel vigore del testo dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. anteriore alla modifica disposta dall'art. 42, ultimo comma, d.l. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003, non è assoggettato al pagamento delle spese, a meno che la sua pretesa non sia manifestatamente infondata e temeraria.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/1987 num. 359 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)