Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 07/07/1972 (Rv. 359596 - 01)
AEROMOBILE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA INDIRETTA PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO - SOGGETTO GRAVATO.*
AEROMOBILE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA INDIRETTA PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO - SOGGETTO GRAVATO.*
A norma dell'art 878 cod nav sull'esercente dell'aeromobile incombe la responsabilita indiretta per i fatti dell'equipaggio e cioe per ogni fatto lesivo dei diritti dei terzi compiuto, nella sfera dell'Esercizio dell'aeromobile, dall'equipaggio prepostovi, e cioe da chiunque, ancorche non legato allo esercente da un vincolo di subordinazione e da un rapporto continuativo, sia stato da lui addetto al servizio in volo dell'aeromobile stesso. (V 606'69 mass n 338823).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)