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Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 07/07/1972 (Rv. 359596 - 01)

AEROMOBILE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA INDIRETTA PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO - SOGGETTO GRAVATO.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359596-01

AEROMOBILE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA - RESPONSABILITA - IN GENERE - RESPONSABILITA INDIRETTA PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO - SOGGETTO GRAVATO.*

A norma dell'art 878 cod nav sull'esercente dell'aeromobile incombe la responsabilita indiretta per i fatti dell'equipaggio e cioe per ogni fatto lesivo dei diritti dei terzi compiuto, nella sfera dell'Esercizio dell'aeromobile, dall'equipaggio prepostovi, e cioe da chiunque, ancorche non legato allo esercente da un vincolo di subordinazione e da un rapporto continuativo, sia stato da lui addetto al servizio in volo dell'aeromobile stesso. (V 606'69 mass n 338823).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)