diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 606 del 22/02/1969 (Rv. 338823 - 01)

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - IMPRESA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - ARMATORE - RESPONSABILITA DELL'ARMATORE PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO E LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAL COMANDANTE DELLA NAVE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - COSE IN CUSTODIA - DISCIPLINA DELL'ART 2051 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338823-01

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - IMPRESA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - ARMATORE - RESPONSABILITA DELL'ARMATORE PER I FATTI DELL'EQUIPAGGIO E LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE DAL COMANDANTE DELLA NAVE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - COSE IN CUSTODIA - DISCIPLINA DELL'ART 2051 COD CIV - APPLICABILITA.*

L'art.274 cod. nav. Prevede la responsabilita dell'armatore per i fatti dell'equipaggio e le obbligazioni contratte dal comandante della nave, e concerne sia la responsabilita extracontrattuale sia quella contrattuale. Per quanto riguarda la responsabilita extracontrattuale la disposizione in parola puo considerarsi 'specialè rispetto all'art.2049 cod.civ., ma non rispetto all'art.2051 stesso codice. Analogamente alla prima, infatti, essa riferisce all'armatore le conseguenze giuridiche del fatto dei suoi preposti, ma, a differenza della seconda, non riguarda il fatto generatore della responsabilita. E poiche la responsabilita, che dalla violazione degli obblighi di custodia della nave deriva a carico di colui che a tali obblighi e tenuto, non e altrimenti disciplinata, neppure analogicamente, dal codice della navigazione trova applicazione, a norma dell'art.1 cod.nav., l'art 2051 cod.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)