Sez. U - , Sentenza n. 30981 del 27/12/2017 (Rv. 646734 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Dati sensibili relativi alla salute - Trattamento da parte di soggetti autorizzati - Finalità - Provvidenze previdenziali e assistenziali - Tecniche di cifratura o criptatura - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici e dalle persone giuridiche private che agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o di adempimento di un obbligo contrattuale, soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato. Ne consegue che i suddetti titolari sono tenuti all'osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito affermando che il soggetto pubblico – la Regione – e il soggetto persona giuridica privata – la banca – sono tenuti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, nel procedimento di riconoscimento, erogazione ed accredito dell'indennità di cui alla l. n. 210 del 1992, ad occultare, mediante tecniche di cifratura o criptatura, il riferimento alla detta legge, in quanto idoneo a rivelare lo stato di salute del beneficiario dell'indennità).
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)