Sez. 3, Sentenza n. 10280 del 20/05/2015 (Rv. 635373 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Trattamento di dati sensibili - Trasmissione dei dati da parte della P.A., in adempimento di obblighi di legge, al titolare o a soggetti da questi indicato - Utilizzo di tecniche idonee a renderli irriconoscibili - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
L'obbligo per la P.A. di procedere alla cifratura dei dati sensibili contenuti in banche dati, sancito dall'art. 22, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è finalizzato esclusivamente a prevenire abusi nella gestione e nell'accesso a queste ultime, sicché esso non sussiste per quei dati, anche sensibili, che la stessa, in adempimento di obblighi di legge, trasmetta al titolare o al soggetto da questi indicato. Ne consegue che non costituisce illegittimo trattamento di dati sensibili, da parte della P.A., l'indicazione della causale di un pagamento effettuato per ragioni di assistenza o previdenza pubbliche, a nulla rilevando che quella causale possa, in astratto, rivelare le condizioni di salute del percettore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta tenuta dalla Regione e dalla banca per aver trasmesso e indicato un dato sensibile, costituito dal riferimento alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, la prima inoltrandolo e la seconda riportandolo nell'estratto conto quale causale del bonifico disposto in favore della sua cliente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 26 com. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 68 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 73 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)