Sez. 5, Sentenza n. 26542 del 05/11/2008 (Rv. 605516 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Variazioni dell'indirizzo del contribuente - Art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 - Efficacia dal sessantesimo giorno successivo - Declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 360 del 2003) - Conseguenze - Termine dilatorio di trenta giorni ex d.l. n. 223 del 2006 - Applicabilità retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, l'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui prevede che le variazioni o le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, è stato espunto dall'ordinamento a seguito di declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 360 del 2003), con conseguente espansione della regola generale, secondo la quale l'effetto delle variazioni angrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Il nuovo termine dilatorio di trenta giorni, introdotto dall'art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, non può applicarsi retroattivamente e riguarda le sole notifiche eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto legge medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 27 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)